Pagamenti
Sezione II – Diritti dei cittadini e delle imprese
Art.5
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamentimediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.